Riforma del condominio: i requisiti per fare l'amministratore

La riforma del condominio entrerà in vigore il prossimo 18 giugno. Da quella data decadranno dai loro incarichi gli amministratori che non hanno i requisiti fissati dall'articolo 71 bis della riforma.

Ci saranno due categorie di amministratori: professionali e quelli che abitano nel condominio che vanno ad amministrare.

Confedilizia spiega quali siano i requisiti che l'amministratore dovrà rispettare:

  • a) deve avere il godimento dei diritti civili;
  • b) che non sia stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • c) che non sia stato sottoposto a misure di prevenzione definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • d) che non sia interdetto o inabilitato;
  • e) il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • f) che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • g) che abbia frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Se l'amministratore vive nello stabile non dovrà avere i requisiti ai punti f) e g).

E' dunque ovvio che decadranno, dal 18 giugno 2013, tutti gli amministratori che non saranno in regola con i requisiti a), b), c), d), e). Qualunque condomino, in tal caso, potrà convocare l'assemblea per nominare un nuovo amministratore.

Norma transitoria: un amministratore professionale che abbia amministrato un condominio per almeno un anno tra il 18 giugno 2010 e il 17 giugno 2013 potrà svolgere l'attività anche senza rispettare i punti f) e g).

Per maggiori informazioni si può fare riferimento alla Confedilizia.

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