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Detrazioni del 36% e del 55%

08 Febbraio 2011

In caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento di volumetria, secondo le disposizioni previste dalla normativa regionale, in attuazione del Piano casa, non sono applicabili le detrazioni del 36% e del 55%, riconosciute, rispettivamente, per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Invece, se l’intervento di ampliamento viene eseguito, in base al Piano casa, nell’ambito di una ristrutturazione che non comporti la demolizione dell’edificio originario, le agevolazioni spettano solo per le spese riferibili ai lavori sulla porzione preesistente del fabbricato.

Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011, a proposito delle detrazioni del 36% e del 55% per lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario, effettuati in osservanza della normativa regionale di attuazione del Piano casa.

In particolare, dopo l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni ed Enti locali il 31 marzo 2009, che costituisce la base giuridica per l’emanazione delle leggi regionali in materia, è stato stabilito che i Comuni possano autorizzare l’ampliamento degli edifici a destinazione residenziale fino al 20% del loro volume o della superficie coperta. In caso di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi esistenti, tale percentuale può salire fino al 35% se l’intervento prevede l’utilizzo degli strumenti della bioedilizia, cioè l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.

In tale ambito, l’Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che, sotto il profilo urbanistico, un intervento è riconducibile fra quelli di ristrutturazione edilizia nell’ipotesi in cui i lavori comprendano la demolizione e ricostruzione dell’edificio originario, senza aumento di volumetria e sagoma. Invece se i lavori di ricostruzione producono un ampliamento della volumetria e della sagoma del fabbricato, si configura, nel suo complesso, una nuova costruzione.

Per quanto riguarda la detrazione del 55%, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.39/E/2010 ha chiarito che:

– restano esclusi dal beneficio gli interventi di riqualificazione energetica globale, in quanto, per questi, l’agevolazione è subordinata al rispetto di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo, da calcolarsi con riferimento all’intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall’ampliamento;

– invece, sono agevolati gli altri interventi energetici, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti, fermo restando che qualora, con tali interventi, siano realizzati impianti a servizio dell’intero edificio (compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, mediante un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali (cfr. C.M. n.21/E/2010).

Fonte AnceIn caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento di volumetria, secondo le disposizioni previste dalla normativa regionale, in attuazione del ”Piano casa”, non sono applicabili le detrazioni del 36% e del 55%, riconosciute, rispettivamente, per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Invece, se l’intervento di ampliamento viene eseguito, in base al Piano casa, nell’ambito di una ristrutturazione che non comporti la demolizione dell’edificio originario, le agevolazioni spettano solo per le spese riferibili ai lavori sulla porzione preesistente del fabbricato.

Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011, a proposito delle detrazioni del 36% e del 55% per lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario, effettuati in osservanza della normativa regionale di attuazione del Piano casa.

In particolare, dopo l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni ed Enti locali il 31 marzo 2009, che costituisce la base giuridica per l’emanazione delle leggi regionali in materia, è stato stabilito che i Comuni possano autorizzare l’ampliamento degli edifici a destinazione residenziale fino al 20% del loro volume o della superficie coperta. In caso di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi esistenti, tale percentuale può salire fino al 35% se l’intervento prevede l’utilizzo degli strumenti della bioedilizia, cioè l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.

In tale ambito, l’Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che, sotto il profilo urbanistico, un intervento è riconducibile fra quelli di ristrutturazione edilizia nell’ipotesi in cui i lavori comprendano la demolizione e ricostruzione dell’edificio originario, senza aumento di volumetria e sagoma. Invece se i lavori di ricostruzione producono un ampliamento della volumetria e della sagoma del fabbricato, si configura, nel suo complesso, una nuova costruzione.

Per quanto riguarda la detrazione del 55%, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.39/E/2010 ha chiarito che:

– restano esclusi dal beneficio gli interventi di riqualificazione energetica globale, in quanto, per questi, l’agevolazione è subordinata al rispetto di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo, da calcolarsi con riferimento all’intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall’ampliamento;

– invece, sono agevolati gli altri interventi energetici, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti, fermo restando che qualora, con tali interventi, siano realizzati impianti a servizio dell’intero edificio (compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, mediante un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali (cfr. C.M. n.21/E/2010).

Fonte Ance



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